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È ormai noto che per molte attività lavorative una delle azioni più importanti richieste dalla normativa e dai vari protocolli per la gestione dell’emergenza COVID-19, per poter riprendere le attività, è la sanificazione di locali, ambienti, postazioni di lavoro, attrezzature, …

Tuttavia è evidente che per poter operare una idonea sanificazione adatta al contenimento del virus SARS-CoV-2 sono necessarie informazioni precise e sicure.

Per offrirle è stato pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 dal titolo “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020

 

Le procedure e i trattamenti per la sanificazione

Il documento, curato dal Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà, si sofferma sulle procedure per la sanificazione e ricorda che gli “interventi particolari o periodici di pulizia” previsti nell’allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 “possono comprendere, oltre al lavaggio con detergenti efficaci a rimuovere lo sporco dalle superfici, la disinfezione mediante prodotti disinfettanti PMC o biocidi autorizzati e/o l’uso di ‘sanitizzanti’ con sistemi di generazione in situ” (i prodotti disinfettanti che ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici – PMC).

Si ricorda poi che “alcune combinazioni di principio attivo/prodotto sono incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi come disinfettante con vari campi di applicazione BPR” ( Regolamento UE n. 528/2012). E “uno dei principi attivi generati in situ in fase di valutazione come ‘biocida’ è rappresentato dal cloro attivo generato per elettrolisi dal cloruro di sodio, il cui effetto ‘biocida’ è dato dall’equilibrio acido ipocloroso, cloro gassoso e ipoclorito di sodio, in concentrazioni variabili in funzione del pH e della temperatura”.

Il Regolamento UE n. 528/2012 definisce «biocidi»: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica”.

Inoltre è in fase di valutazione come “biocida” l’ozono, generato in situ a partire da ossigeno e un altro sistema “è rappresentato dal trattamento con raggi UV a bassa lunghezza d’onda (220 nm) e la vaporizzazione/aerosolizzazione del perossido di idrogeno”.

 

Indicazioni sulla salute di chi utilizza i prodotti di sanificazione

Il documento si sofferma poi sulla tutela della salute degli utilizzatori dei prodotti, del personale e degli astanti.

“I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione devono essere attentamente valutati prima dell’impiego, per tutelare la salute sia degli utilizzatori stessi che dei lavoratori addetti e di qualsiasi astante che accederà alle aree sanificate”.

In particolare una volta verificata, sulla base delle indicazioni disponibili, “la necessaria efficacia virucida del prodotto individuato per la disinfezione, la valutazione preventiva ha l’obiettivo di individuare le corrette modalità di impiego al fine di garantire sia l’efficacia del prodotto (detersione preliminare delle superfici, concentrazione d’impiego, tempo di contatto, detersione finale, ecc.) che per individuare le misure di prevenzione e protezione per gli utilizzatori e per i lavoratori addetti che rientreranno nelle aree sanificate. A tal fine è necessario fare riferimento al contenuto e alle indicazioni previste nell’etichetta del prodotto, nella scheda tecnica e nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS). Inoltre, in caso di miscele classificate pericolose per la salute e per la sicurezza o di detergenti sarebbe necessario richiedere al proprio fornitore di prodotti immessi sul mercato anche l’avvenuta notifica all’Archivio Preparati Pericolosi dell’ISS”.

Inoltre gli utilizzatori dei prodotti “dovranno garantire che i propri lavoratori addetti abbiano ricevuto un’adeguata informazione/formazione, in particolare per quanto riguarda l’impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: es. filtranti facciali, guanti) di terza categoria secondo gli obblighi previsti nel Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008 e nel Decreto Interministeriale 2 maggio 2001”. E per quanto riguarda “le misure di prevenzione e protezione delle misure di gestione del rischio da applicare nell’impiego delle attrezzature utilizzate per l’erogazione dei prodotti o per l’eventuale generazione in situ degli stessi, si dovrà fare riferimento al manuale d’uso e manutenzione delle suddette attrezzature nel rispetto degli obblighi di cui al Titolo IX Capo I e al Titolo III Capo II del DL.vo 81/2008”.

Indicazioni e precauzioni per i trattamenti con l’ozono

E’ bene soffermarsi, a titolo esemplificativo, su uno dei trattamenti affrontati dal documento, quello relativo all’utilizzo dell’ozono.

Dopo aver affrontato l’ambito normativo specifico relativo all’ozono, si indica che “l’attività virucida dell’ozono si esplica rapidamente in seguito a ozonizzazione. Come per molti altri prodotti usati nella disinfezione, non esistono informazioni specifiche sull’efficacia contro il SARS COV-2”.

Tuttavia sono disponibili diversi studi che ne supportano l’efficacia virucida “in ambienti sanitari e non. Anche a basse concentrazioni, con elevata umidità, l’ozono ha una elevata azione disinfettante virucida in aria”. E l’International Ozone Association “conferma l’efficacia dell’ozono per l’inattivazione di molti virus anche se non è a conoscenza di ricerche specifiche su SARS-CoV-2”.

E’ noto che “l’ozono è un gas instabile e decade spontaneamente a ossigeno”: in condizioni reali “il tempo di decadimento naturale necessario per rendere accessibili i locali è di almeno 2 ore. Se possibile, è preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria”.

Bisogna invece evitare di “eliminare l’ozono residuo ricorrendo alla ventilazione forzata per convogliarlo in ambiente esterno: il DL.vo 155/2010 fissa valori limite e obiettivi di qualità anche per le concentrazioni nell’aria ambiente di ozono”.

Si segnala poi che sulla base della normativa CLP e REACH l’ozono è stato classificato come: “sostanza che può provocare o aggravare un incendio; letale se inalata, provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari, provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per via inalatoria, molto tossica per l’ambiente acquatico con effetti di lunga durata. Alcuni notificanti identificano l’ozono come sospetto mutageno. Le autorità competenti tedesche hanno manifestato nel 2016 a ECHA l’intenzione di proporre per l’ozono una classificazione ed etichettatura armonizzate anche come mutageno di categoria 2 e cancerogeno di categoria 2”.

Il documento riporta poi i valori limite per esposizioni prolungate nel tempo e segnala che le Linee guida dell’OMS per la qualità dell’aria outdoor (2005) “raccomandano un limite giornaliero di 100 μg/m³ (ca. 0,05 ppm). Il National Institute for Occupational and Safety Health (NIOSH) indica per l’ozono un valore IDLH (concentrazione immediatamente pericolosa per la vita o per la salute) di 5 ppm (10 mg/m3) e livelli di concentrazione simili al valore IDLH o maggiori sono di fatto raggiunti nelle condizioni di utilizzo”.

In definitiva si indica che l’uso di ozono “deve avvenire in ambienti non occupati e debitamente confinati”.

Inoltre per ridurre il rischio “possono essere predisposti dispositivi visivi in ogni punto di accesso degli ambienti in fase di trattamento e allo stesso modo possono essere predisposti segnalatori di libero accesso. Pertanto, prima di ricorrere all’utilizzo di tale sostanza per il trattamento di locali è necessario valutare il rischio di esposizione sia degli addetti alle operazioni di sanificazione sia del personale che fruisce dei locali sanificati. Gli operatori devono essere addestrati ed esperti e provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)”. E, alla luce di quanto detto, “non è pertanto indicato per uso domestico”.

Si rimanda comunque alla lettura integrale del documento ISS segnalando che esso riporta dettagliate informazioni anche su tre altre tipologie di trattamento mediante:

  • cloro attivo
  • radiazione ultravioletta
  • perossido di idrogeno.

Link per scaricare i documenti citati nel testo:

Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19, “ Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020”, Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 (formato PDF, 2.15 MB).

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020 – Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 – Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

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22/05/2020: Assosistema ha pubblicato le linee guida e il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del Covid-19 per le lavanderie industriali operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

 

Assosistema ha pubblicato le linee guida e il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto della diffusione del Covid-19 per le lavanderie industriali operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

In questa fase 2 di riapertura di tutte le attività, comprese quelle di ristoranti e bar, INAIL e ISS hanno fornito le prime ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione e successivamente le linee guida sono state definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con il documento ” Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Assosistema, l’Associazione che in Confindustria rappresenta le imprese che svolgono il servizio di noleggio e sanificazione della biancheria per le strutture della ristorazione, ha aggiunto alcuni contributi sulla sicurezza igienica del tovagliato per la ristorazione, materiale indispensabile per poter procedere in sicurezza alle riaperture dei locali.

Il protocollo di sicurezza igienica del tovagliato per la ristorazione. Buone prassi d’igiene della tavola, uso e sanificazione del tessile riutilizzabile

“Il Protocollo contiene le Linee Guida sulle buone prassi d’igiene della tavola, utili alle aziende della ristorazione che si apprestano in questi giorni a riaprire l’attività – spiega Marco Marchetti, Presidente di Assosistema Confindustria – fornendo delle indicazioni chiare ed attuabili sin da subito sul tema dell’igiene e della pulizia dei tavoli, argomenti che meritano un approfondimento ed un’attenzione non solo in questo particolare momento ma come costante elemento di controllo del rischio alimentare”.

“Il modo migliore per evitare la diffusione di germi e batteri durante i pasti – continua Marchetti – è utilizzare tovaglie e tovaglioli riutilizzabili che hanno subito un intero processo industriale di trattamento dal ritiro, cernita, lavaggio, stiratura, ricomposizione, confezionamento fino al trasporto e consegna al cliente finale, da azienda certificata UNI EN 14065 e Linee Guida Assosistema, che garantiscono un controllo sulla biocontaminazione del tessile attraverso un sistema di Risk Analisys Biocontamination Control”.

“Del resto è improprio anche solo immaginare l’utilizzo sui tavoli di articoli usa e getta di provenienza non certificata e di rilevante impatto ambientale – prosegue Marchetti – Senza trascurare che eleganti tovaglie e tovaglioli in tessuto naturale riutilizzabile offrono, oltre al comfort tipico italiano, la praticità di essere facilmente sostituibili al termine di ogni servizio”.

“Il Protocollo spiega come l’operatore di sala, attraverso una procedura veloce e sicura potrà cambiare, in presenza di altri clienti, solo il tovagliato – conclude Marchetti – offrendo, quindi, al cliente successivo il massimo della sicurezza igienica. La scelta di utilizzare tavoli senza tovagliato, di contro, porrebbe creare dei forti problemi in merito alla buona prassi di igienizzazione del tavolo in quanto nel momento del riordino della tavola, la superficie dovrà essere lavata obbligatoriamente in presenza dei clienti e presumibilmente in modo veloce attraverso l’utilizzo di panni e prodotti che abbiano un contenuto disinfettante alto”.

 

Linee Guida contrasto Covid 19 Lavanderie Industriali turismo 

Assosistema Confindustria, insieme alle organizzazioni sindacali di categoria – Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL – ha inoltre firmato le linee guida per l’applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, con specifico riferimento alle lavanderie industriali operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Le linee guida sono un’integrazione al Protocollo del 24 aprile 2020, il protocollo che le aziende sono tenute ad applicare in ogni suo punto, sulla base del DPCM 17 maggio 2020, con l’obiettivo di fornire alcune indicazioni specifiche alle imprese del settore per porre in sicurezza i lavoratori, ridurre le possibilità di contagio in azienda e inserendo misure di protezione di riferimento definendo degli standard minimi, normando particolari processi legati al trattamento della biancheria, e definendo una linea politica condivisa su alcuni punti del protocollo.

Le linee guida sono valide per le lavanderie industriali operanti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, un settore che assisterà ad una graduale riapertura delle attività, seppur inizialmente minima, accompagnata quindi da una graduale ripresa dell’attività lavorativa delle lavanderie industriali, che dovranno gestire il rientro del personale al lavoro. Fatto che invece non avverrà per le lavanderie industriali operanti nel settore sanitario le quali non hanno mai sospeso l’attività produttiva, garantendo la fornitura di materiale sanificato in tutta la fase emergenziale, attuando sin da subito misure rafforzate allo scopo di prevenire e contrastare il contagio tra i lavoratori, in linea con con i protocolli che si sono susseguiti a partire dal 14 marzo 2020.

 

Un video per la sicurezza igienica del tovagliato per la ristorazione

Inoltre al fine di accompagnare al meglio la riapertura in questa fase 2, Assosistema ha realizzato un video sulla ristorazione incentrato sull’analisi delle buone prassi d’igiene della tavola e della sanificazione del tovagliato, offrendo cosi in pochi minuti delle informazioni utili che possono essere veicolate presso tutte le attività ristorative.

Allegati:

Linee-Guida-Assosistema-Confindustria-Lavanderie-Industriali-turismo

PROTOCOLLO ASSOSISTEMA Sicurezza igienica del tovagliato per la ristorazione

 

Fonte: Punto Sicuro

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20/05/2020: Un rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità riporta raccomandazioni sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19.

Focus sulla sopravvivenza del virus sulle superfici e sui vari disinfettanti utilizzabili.

Ma cosa si intende con sanificazione? Quanto rimane il virus SARS-CoV-2 sulle superfici? Come realizzare la sanificazione? Come orientarsi tra i prodotti?

Per rispondere a queste domande è stato pubblicato un recente rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020” (vers. 15 maggio 2020 – Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020). Il rapporto presenta, dunque, una “panoramica relativa all’ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell’infezione COVID-19” e le indicazioni riportate “si basano sulle evidenze, a oggi disponibili, relativamente alla trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2, della sopravvivenza del virus su diverse superfici e dell’efficacia dei prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione/sanitizzazione dei locali”.

Il virus SARS-CoV-2 e la sopravvivenza sulle superfici

Il documento – a cura del Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 con la collaborazione di varie altre realtà (Ministero della Salute, Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, Portale Agenti Fisici, …) – ricorda che quando si parla di sanificazione “si intende il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell’aria”.

Ed è indubbio che se il lavaggio delle mani costituisce sempre il punto cardine di una corretta prevenzione, la pulizia regolare seguita dalla disinfezione delle superfici e degli ambienti interni rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.

Riguardo alla sopravvivenza del virus si indica che studi sui coronavirus, non SARS-CoV-2, quali il virus della SARS e della MERS, “suggeriscono che il tempo di sopravvivenza di questi patogeni sulle superfici, in condizioni sperimentali, oscilla da poche ore fino ad alcuni giorni” in dipendenza del materiale interessato, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità (9). Va sottolineato che tale dato si riferisce al reperimento di RNA del virus e non al suo isolamento in forma vitale, e quindi non correlato alla sua reale infettività”.

I disinfettanti per le superfici e gli ambienti

Riguardo poi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 le varie organizzazioni coinvolte nell’emissione di linee guida (ECDC, CDC, OMS) in questa fase emergenziale indicano tre punti fermi:

  • garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria;
  • pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.;
  • disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati”.

Si indica poi che le linee guida del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Europeo (ECDC), di quello Statunitense (CDC) e dell’OMS indicano che “la pulizia con acqua e normali detergenti neutri associata all’utilizzo di comuni prodotti disinfettanti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. In generale, è stato dimostrato che disinfettanti a base di alcoli (es. etanolo, propan-2-olo, propan-1-olo) o ipoclorito di sodio, ma non solo, sono in grado di ridurre significativamente il numero di virus dotati di ‘involucro’ come il SARS-CoV-2”.

E oltre alla pulizia accurata “è altresì importante rinnovare frequentemente l’aria all’interno dell’ambiente”.

Si indica poi che i principi attivi maggiormente utilizzati nei prodotti disinfettanti autorizzati a livello nazionale (Presidi Medico Chirurgici; PMC) ed Europeo (biocidi), “sono l’etanolo, i sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio – DDAC, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio, ADBAC), il perossido d’idrogeno, il sodio ipoclorito e altri principi attivi. Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull’etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore”.

Ad oggi, sul mercato, “sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l’azione virucida. Pertanto, non è opportuno indicare a priori per un determinato principio attivo una concentrazione o un tempo di contatto efficaci poiché questi parametri sono dimostrati, verificati e, di conseguenza, individuati per ogni singolo prodotto”.

Si ricorda poi che l’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti “deve essere sempre effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella scheda dati di sicurezza. È fondamentale non miscelare prodotti diversi perché si potrebbero generare sostanze pericolose”.

E procedure diverse dall’uso di disinfettanti “possono essere proposte, l’adozione delle quali può essere decisa in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i disinfettanti chimici sopra indicati o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS.  Si tratta, principalmente, di procedure messe a punto per il trattamento di grandi ambienti o siti difficilmente raggiungibili o al fine di limitare al massimo l’intervento di operatori a contatto diretto con superfici/ambienti contaminati”.

Fonte: Punto Sicuro

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Il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020 potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Spostamenti

NELLA STESSA REGIONE

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

 

TRA REGIONI DIVERSE

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

 

DA E PER L’ESTERO

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Modello autocertificazione 18 maggio

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Le indicazioni regionali per il settore della ristorazione

Riprendiamo, a livello esemplificativo, il contenuto di alcune schede e partiamo dalla scheda relativa alla ristorazione (nel documento sono riportate anche alcune differenze che riguardano la sola Regione Campania).

Le indicazioni “si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonchè per l’attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all’interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione)”.

Ricordiamo che la mancata osservanza delle disposizioni comporta la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e una sanzione che può variare da un minimo di 400 euro fino a un massimo di 3mila euro.

 

Queste le indicazioni:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • La consumazione a buffet non è consentita.
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menu favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere”.

 

Le indicazioni regionali per il commercio al dettaglio

Veniamo infine alle indicazioni sul commercio al dettaglio (le linee guida riportano, a parte, anche specifiche indicazioni per mercati, fiere e mercatini degli hobbisti).

 

Queste le indicazioni che si applicano al settore del commercio al dettaglio:

  • “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
  • In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
  • Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
  • In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
  • I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
  • L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
  • Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.

A titolo di esempio, pubblichiamo le linee guida della Regione Lazio:

REGIONE LAZIO

Rimangono al momento ancora chiuse le spiagge (si potrà solo passeggiare e fare attività sportiva individuale ma niente bagni, nè si potrà prendere il sole), i luoghi di aggregazione come cinema e teatri, e nei fatti anche palestre e piscine visto che almeno fino al 25 maggio anche nei centri sportivi si potranno fare solo attività individuali.

Le nuove regole, soprattutto per ristoranti e locali, per rispettare il distanziamento sociale ed evitare il contagio anche per centri estetici, barbieri, centri commerciali, negozi di abbigliamento sono state inserite nell’ordinanza

REGIONE LAZIO – Ordinanza del Presidente N. del Proposta n. 7734 del 16/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. (PDF)

 

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Bar e ristoranti

Per quanto riguarda bar ristoranti, sarà raccomandato l’utilizzo degli spazi esterni, quando presenti. La capienza dei locali sarà limitata, con uno spazio di quattro metri quadrati per ciascun cliente e due metri tra un tavolo e l’altro. Se siedono allo stesso tavolo e ci sono i separatori in vetro o plexiglass, la distanza tra cliente e cliente potrà essere ridotta anche a un metro e mezzo. Potrebbe essere inoltre obbligatoria la prenotazione, così come l’utilizzo della mascherina per i clienti prima e dopo i pasti. Mascherina chirurgica che, invece, dovrà sempre essere indossata da tutti i dipendenti, sia quelli addetti al servizio ai tavoli sia quelli che lavorano in cucina. Gli esercenti dovranno inoltre mettere a disposizione prodotti igienizzanti all’interno dei locali. Vietati, infine, i buffet.

Parrucchieri, estetisti e negozi

Per i negozi di dimensioni al di sotto dei 25 metri quadrati dovrebbe essere permesso l’ingresso soltanto ad un cliente per volta. Se la porta del negozio è unica, spetterà al titolare evitare che i clienti si incrocino, mentre nel caso in cui ne siano presenti due, una verrà destinata all’ingresso e l’altra all’uscita. Inoltre, nei negozi di abbigliamento, sarò obbligatorio indossare mascherina e guanti per chi prova un nuovo abito. La sanificazione dei negozi dovrà avvenire ogni giorno.

Anche per i parrucchieri e gli estetisti, oltre a tutti i dispositivi di sicurezza previsti (mascherine, guanti, visiere) sarà valida la regola di un solo cliente alla volta: la prenotazione del servizio sarà obbligatoria e gli strumenti di lavoro dovranno essere sempre sanificati. Dipendenti e clienti, inoltre, dovranno obbligatoriamente indossare guanti e mascherine.

Stabilimenti Balneari

Stabilimenti aperti con entrata su prenotazione, ombrelloni distanziati di almeno cinque metri, piscine chiuse e igienizzazione dei lettini se si danno a un nuovo utente. “Per consentire un accesso contingentato agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate viene suggerita la prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Si raccomanda di favorire l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci con carte contactless o attraverso portali/app web. Vanno differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita, prevedendo una segnaletica chiara. Per garantire il corretto distanziamento sociale in spiaggia – prosegue – la distanza minima consigliata tra le file degli ombrelloni è pari a cinque metri e quella tra gli ombrelloni della stessa fila a quattro metri e mezzo. È opportuno anche privilegiare l’assegnazione dello stesso ombrellone ai medesimi occupanti che soggiornano per più giorni. In ogni caso è necessaria l’igienizzazione delle superfici prima dell’assegnazione della stessa attrezzatura a un altro utente, anche nel corso della stessa giornata. È da evitare, inoltre, la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo e, per lo stesso motivo, deve essere inibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno dello stabilimento”.

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Europa

  • Albania: le Autorità dell’Albania hanno disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Austria: i voli diretti e i collegamenti ferroviari tra Austria e Italia sono sospesi fino a data da destinarsi. Per i viaggi in auto sono aperti i seguenti valichi di frontiera: autostradali del Brennero e Tarvisio e strade statali Thörl-Maglern (7.00 – 18.00), Sillian, Passo Resia, Brennero. Le persone che entrano in Austria devono sottoporsi a una quarantena in autoisolamento a casa di 14 giorni o presentare un certificato sanitario COVID-19 rilasciato da non più di 4 giorni. Ci sono varie eccezioni a questa regola. L’ingresso dall’esterno della zona Schengen è possibile solo in casi molto limitati. In ogni caso, all’entrata o al transito in Austria deve essere compilata una dichiarazione di entrata e di transito. È inoltre indispensabile portare con sé un documento di viaggio (+ permesso di soggiorno, visto di lunga durata D) e, idealmente, una prova di residenza (residenza principale/secondaria in Austria o, in caso di transito, una prova di residenza nel proprio paese di origine).
  • Belgio: le autorità federali belghe hanno reintrodotto i controlli di frontiera a partire dal 20 marzo, al fine di impedire l’accesso al Paese a chi non ne abbia reale necessità (in particolare coloro che non siano residenti o che non abbiano una valida motivazione lavorativa).
  • Bielorussia: a bordo dell’aereo è prevista la misurazione della temperatura corporea e la compilazione di un questionario nel quale il passeggero dovrà fornire una serie di informazioni volte a favorirne la rintracciabilità. All’arrivo all’aeroporto di Minsk, i passeggeri sono sottoposti al test per verificare l’eventuale infezione da coronavirus. Il risultato del test viene comunicato di regola il giorno successivo (solo in caso di test positivo). A tutti passeggeri – eccetto quelli in transito – è richiesto un periodo di autoisolamento di 2 settimane. Nel caso di esito positivo del test, sono previste misure di quarantena in strutture sanitarie locali.
  • Bosnia – Erzegovina: il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina ha dato istruzione alla Polizia di Frontiera di sospendere l’ingresso a tutti i cittadini stranieri provenienti dalle zone di maggiore diffusione del virus Covid-19, tra cui anche l’Italia.
  • Bulgaria: da mercoledì 18 marzo 2020 e fino a data da definire è in vigore divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Cipro: il Governo cipriota ha disposto l’adozione di misure restrittive e di contenimento, al momento in vigore fino al 30 aprile. In particolare, è stata decisa l’interruzione dei collegamenti aerei passeggeri, solo per i voli in ingresso, non per quelli in uscita, a partire dalle 3 del mattino di sabato 21 marzo 2020. Dal 14 marzo le categorie di persone che posso fare ingresso a Cipro sono: cittadini ciprioti, cittadini residenti legalmente nella Repubblica di Cipro, lavoratori, studenti, diplomatici.
  • Croazia: vietato attraversare la frontiera croata in entrambi i sensi. Eccezioni sono concesse, sempre nel rispetto delle misure sanitarie previste, a seconda del Paese di provenienza, per diplomatici, militari, personale medico e sanitario, autotrasportatori, lavoratori transfrontalieri. E’ consentito ai cittadini UE, anche in transito, di fare rientro nei loro Paesi, a condizione che siano asintomatici e che escano dal Paese in giornata. Ci sono eccezioni per i trasportatori di merce, sia via tir che via nave che su ferrovia. Riguardo ai collegamenti tra Italia e Croazia, sono stati al momento sospesi tutti i collegamenti aerei, ferroviari, a mezzo autobus e marittimi. E’ possibile rientrare solo con autovettura privata.
  • Danimarca: il governo danese ha stabilito la chiusura della frontiera terrestre in ingresso da mezzogiorno del 14 marzo fino al 10 maggio e la sospensione di tutto il traffico aereo e marittimo.
  • Estonia: potranno entrare in Estonia, alle cui frontiere verranno esaminati i documenti di viaggio, compiuti accertamenti medici e richiesta la compilazione di un modulo di autocertificazione, solamente: cittadini estoni; cittadini stranieri o apolidi residenti in Estonia con regolare titolo di soggiorno e loro familiari; cittadini stranieri che non abbiano sintomi riconducibili al virus covid-19, in transito verso il loro paese di origine; trasportatori che non abbiano sintomi covid-19.
  • Finlandia: la compagnia aerea nazionale Finnair ha annunciato modifiche sostanziali al proprio operativo voli fino al 30 giugno (cancellazioni e riduzioni dei voli verso quasi tutte le destinazioni), in ragione della progressiva diffusione del COVID-19. Per informazioni al riguardo, si raccomanda di visitare il sito della compagnia https://www.finnair.com/it-it/informazioni-sul-volo/aggiornamenti-di-viaggio.
  • Francia: chiusura frontiere esterne Schengen, ad eccezione dei rientri in Francia da parte dei cittadini francesi o degli stranieri con permesso di soggiorno in Francia; Le frontiere intra Ue (es: Francia-Italia e Francia-Germania) e intra Schengen (es. Francia Svizzera) sono aperte ma con forti limitazioni e controlli per verificare la legittimità dello spostamento. Queste misure sono state prorogate fino all’11 Maggio.
  • Germania: l’ingresso in Germania è consentito unicamente ai cittadini e ai cittadini stranieri che siano residenti in Germania o che abbiano comprovati motivi di lavoro o stringenti motivi di necessità per entrare nel Paese (ad es. lutto in famiglia o esigenze di salute). L’uscita dal Paese è regolarmente consentita.L’ingresso nel Paese è anche consentito ai cittadini UE che siano in transito verso il proprio Paese di origine o di residenza, ma solo se possono dimostrare (con biglietto aereo, ferroviario o di bus) che si continuerà il viaggio verso tale Paese (è il caso dei cittadini italiani che desiderano rientrare in Italia facendo scalo in Germania).
    I cittadini italiani che non rispettano queste condizioni (ad es. che non hanno ancora il biglietto per la prosecuzione del viaggio verso l’Italia, o che desiderano entrare in Germania pur non rientrando nelle categorie sopra specificate) saranno respinti alla frontiera.
  • Grecia: le Autorità greche, dal 14 marzo, hanno sospeso tutti i voli da e per l’Italia e, il 15 marzo, hanno sospeso anche i collegamenti navali.
  • Irlanda:  tutti i viaggiatori in arrivo in Irlanda sono obbligati a mettersi in auto-isolamento per 14 giorni in luogo chiuso, evitando i contatti con altre persone. All’ingresso in Irlanda, è prevista la compilazione di un modulo che il servizio sanitario HSE potrà utilizzare per eventuali controlli. NB: è disponibile un volo da Dublino a Roma Fiumicino, in data 1 maggio, operato da Alitalia. Per informazioni e prenotazioni www.alitalia.it.
  • Islanda: la compagnia aerea SAS e la compagnia aerea Norwegian hanno sospeso i collegamenti aerei tra l’Islanda e l’Italia fino a nuovo avviso.
  • Kosovo: è stata decretata la chiusura dei punti d’accesso aerei e terrestri per i viaggiatori stranieri, la sospensione del traffico aereo in entrata, nonché il traffico terrestre all’interno del Paese
  • Lettonia: chiusura fino al 9 giugno dei transiti internazionali per aeroporti, porti, autobus e treni; divieto di movimento di passeggeri ed auto tramite i valichi di frontiera stradali, aeroportuali, portuali e ferroviari ai confini esterni dell’UE (Russia) ad eccezione delle merci.
  • Lituania: tutte le persone provenienti dalle regioni italiane del Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna saranno controllate a bordo dell’aereo, e verranno raccolti i loro recapiti affinché gli operatori possano in seguito contattarli per monitorare il loro stato di salute.
  • Macedonia del Nord: tutti i viaggiatori in ingresso verranno sottoposti a indagini verbali per individuare eventuali fattori di rischio. In caso una persona abbia sintomatologie sospette o abbia avuto contatti con persone ammalate verrà sottoposto a test sanitari. Le autorità locali si riservano la facoltà di applicare ulteriori misure, con scarso o nessun preavviso, nei confronti di viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: per l’organizzazione del trasporto internazionale di merci, nelle condizioni di prevenzione della diffusione del Covid-19, per i camion in transito, saranno accettate copie dei certificati d’origine, stampate su carta oppure in formato elettronico. I paesi importatori possono chiedere all’importatore, solo successivamente, una volta terminata l’emergenza, i certificati di origine in originale. Queste disposizioni riguardano i certificati Form A, EUR.1 and/or EUR-MED come anche il certificato AT.R nel contesto di regime di scambio preferenziale tra l’UE e la Turchia.
  • Malta: le autorità locali hanno disposto la chiusura dello spazio aereo a partire dal 20 marzo. Sono di volta in volta autorizzati esclusivamente i cargo commerciali, i voli umanitari ed eventuali voli commerciali “speciali” per facilitare il rientro degli stranieri. Sono chiusi anche i collegamenti marittimi per passeggeri, mentre le merci continuano a circolare liberamente, sia pure con l’adozione di particolari cautele per chi le trasporta. In particolare, dall’8 aprile sono state adottate misure restrittive per lo scarico merci dal catamarano che collega Valletta con Pozzallo. I conducenti dei mezzi devono lasciare le merci sulla banchina ed attendere il ritiro da parte del personale di terra prima di ripartire per il viaggio di ritorno. Chiunque, in virtù’ di speciale autorizzazione, giunga a Malta dall’estero deve obbligatoriamente sottoporsi ad una quarantena di 14 giorni a decorrere da quello dell’arrivo (a sue spese se in albergo), pena una sanzione di 3000 euro.
  • Moldavia: tutti i voli da/per l’Italia sono stati cancellati fino al 31 marzo.
  • Monaco: i lavoratori che ritornano dall’Italia sono invitati a una quarantena volontaria di due settimane presso il proprio domicilio.
  • Montenegro: vietato l’ingresso a tutti i cittadini stranieri ad eccezione di quelli con permesso di soggiorno permanente o temporaneo in Montenegro e di quelli che guidano veicoli per il trasporto merci. Tutto il traffico internazionale di passeggeri aereo, ferroviario e di autobus, così come i servizi ferroviari, di autobus e taxi locali, sono stati sospesi.
  • Norvegia: le Autorità norvegesi hanno disposto la chiusura delle frontiere per tutti i viaggiatori in arrivo dall’Italia. A partire dalle ore 8.00am di lunedì 16 marzo 2020, verranno temporaneamente re-introdotti i controlli in entrata ed uscita delle frontiere interne ed esterne dell’area Schengen.
  • Polonia: vietato l’ingresso nel Paese fino al 13 maggio per tutti gli stranieri (salvo coloro i quali abbiano un titolo di soggiorno, lavoro o altro legame documentato con la Polonia, previa quarantena obbligatoria).
  • Portogallo:  il Parlamento portoghese ha approvato un nuovo decreto con cui si proroga di 15 giorni lo stato di Emergenza su tutto il territorio nazionale a partire dal 17 aprile. Nella stessa data, le autorità locali hanno inoltre prorogato di 30 giorni il divieto di traffico aereo da e per Paesi extra UE. Resta sospeso il traffico aereo con Italia e Spagna.
  • Regno Unito: il governo inglese ha invitato le persone che hanno viaggiato nei comuni italiani attualmente sotto ordinanze restrittive a isolarsi in casa e chiamare l’NHS al numero 111 per informarli, anche in mancanza di sintomi. Per le persone che hanno viaggiato nel resto d’Italia, il governo ha invitato a informare l’NHS e a isolarsi solo nel caso si sviluppino sintomi attribuibili al virus.
  • Repubblica Ceca: è stata decretata l’estensione del divieto per gli stranieri non residenti di entrare nel Paese fino al 17 maggio.
  • Romania: il Ministro dell’Interno ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per i cittadini stranieri, a partire dalle 22.00 ora locale del 22 marzo, con limitate eccezioni: cittadini dell’UE o dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o svizzeri e familiari di cittadini romeni o di cittadini UE/Spazio Economico Europeo/Svizzera residenti in Romania; persone in transito attraverso corridoi (terrestri) concordati con i Paesi confinanti; passeggeri in transito aeroportuale; residenti in possesso di permesso di lungo soggiorno; persone che viaggiano per motivi professionali (comprovati da visto, permesso di soggiorno o altro documento) o esigenze imperative (sanitarie o famigliari); personale diplomatico o consolare, di organizzazioni internazionali, militare o che assicura aiuti umanitari; persone titolari di protezione internazionale o viaggi per motivi umanitari. Le esenzioni da quarantena/isolamento già previste per conducenti di automezzi con stazza superiore a 3,5 tonnellate vengono estese agli autisti di camion per trasporto merci con stazza superiore a 2,4 tonnellate, sempre se risulteranno asintomatici durante i necessari controlli sanitari.
  • Russia: è stato prorogato a tempo indeterminato il divieto di ingresso degli stranieri nel territorio della Federazione Russa. Al riguardo, dal 13 marzo, vige un divieto temporaneo di rilascio dei visti (anche ai cittadini italiani), ad eccezione dei visti diplomatici, ufficiali, d’affari, per tecnici specializzati nella riparazione e manutenzione di macchinari importati e per motivi umanitari.
  • Serbia: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Quanto al trasporto merci, i camion (e gli autisti) provenienti dall’Italia possono entrare in territorio serbo e permanervi per un periodo massimo di 12 ore.
  • Slovacchia: le Autorità locali hanno disposto che, a partire dal 25 febbraio, presso l’aeroporto di Bratislava, sarà effettuato un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall’Italia.
  • Slovenia: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei collegamenti aerei commerciali per il trasporto di passeggeri all’interno dell’UE  fino all’11 maggio 2020  e per il trasporto di passeggeri da e per Paesi non UE fino a revoca.
  • Spagna: in data 16 marzo, il Governo spagnolo ha annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere terrestri spagnole. Pertanto, a partire dalla mezzanotte del 16 marzo è consentito l’ingresso in Spagna solo ai cittadini spagnoli, ai residenti in Spagna, ai lavoratori transfrontalieri e alle persone con documentate cause di forza maggiore. Ciò non impedisce ai cittadini italiani che avessero necessità urgenti di far rientro al proprio luogo di residenza in Italia. Sono esclusi dalla disposizione in parola il personale diplomatico e consolare accreditato in Spagna e i funzionari delle organizzazioni internazionali con sede in Spagna. La circolazione delle merci continuerà ad essere permessa senza restrizioni. NB: è disponibile un volo da Siviglia il 13 maggio, operato da AirDolomiti. Per prenotazioni www.airdolomiti.it. Sono disponibili inoltre 2 voli da Valencia (16 maggio) e Barcellona (17 maggio), operati da NEOS Air. Per prenotazioni www.neosair.it.
  • Svizzeradivieto di ingresso per tutti i viaggiatori   con le sole eccezioni dei cittadini svizzeri in rientro, dei cittadini del Liechtenstein, di stranieri che abbiano un permesso di soggiorno svizzero e dei lavoratori frontalieri. Questi ultimi potranno dunque continuare a passare, previ controlli alla frontiera.
  • Turchia: la Turkish Airlines mantiene la sospensione dei voli interni ed internazionali fino al 28 maggio, mentre l’aeroporto di Sabiha Gökçen ha riaperto e la Pegasus Airlines ha annunciato una ripresa di alcuni collegamenti domestici dal 28 maggio e di alcune tratte internazionali a partire dal 1 giugno. E’ imposto il divieto di entrata e uscita dalle 30 città più grandi della Turchia e da 24 delle 31 province presenti nel Paese, con alcune eccezioni per veicoli logistici, per il traffico di transito con permesso e per uscite di carattere necessario (acquisti di generi alimentari, farmaci)
  • Ucraina: è stato prorogato fino al 22 maggio 2020 il divieto generale di ingresso nel Paese, qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, a tutti gli stranieri, a eccezione delle persone residenti e con permesso di soggiorno.
  • Ungheria: chiusura delle frontiere verso l’esterno; conseguentemente, non è consentito l’ingresso di persone in Ungheria, ad eccezione dei cittadini ungheresi e dei residenti stranieri con permesso di residenza.

Americhe

  • Anguilla: le Autorità di Anguilla hanno introdotto controlli sanitari nei confronti dei viaggiatori in arrivo dall’Italia. In presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, i passeggeri saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni presso centri di isolamento identificati.
  • Antigua e Barbuda: dal 27 marzo è chiuso ai voli commerciali l’aeroporto internazionale VC Bird. Dal 10 marzo, è sospeso fino a nuovo ordine il volo BluePanorama che collegava settimanalmente Antigua a Milano Malpensa.
  • Argentina: chiusura di tutte le frontiere, fino a data da definirsi e l’interruzione di tutti i collegamenti aerei internazionali fino al 1 settembre 2020.
  • Bahamas: le autorità delle Bahamas hanno esteso dal 27 marzo le misure restrittive già adottate in precedenza. A partire da tale data non sarà consentito l’ingresso ad alcun passeggero in arrivo.
  • Barbados: sono state introdotte misure di quarantena di 14 giorni obbligatoria presso strutture sanitarie definite dalle locali Autorità per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Saranno sottoposti a tale misura tutti i passeggeri, anche quelli che non presentano alcun sintomo (es. febbre), e qualsiasi decisione sarà rimessa alla discrezione del personale sanitario locale presente in aeroporto.
  • Belize: le Autorità del Belize hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Bolivia: la Presidente Áñez ha disposto la chiusura delle frontiere. E’ stata disposta anche la sospensione di tutti i voli internazionali, nonché i trasporti pubblici terrestri, interprovinciali e interdipartimentali.
  • Brasile (agg.12/05): in data 28 aprile, è stato esteso per altri 30 giorni il divieto di ingresso nel Paese, per via aerea, di stranieri di qualsiasi nazionalità. Il provvedimento non si applica a cittadini brasiliani, immigrati residenti , personale di missioni straniere e funzionari accreditati presso il Governo, stranieri che siano coniugi, compagni, figli, genitori o curatori di cittadino brasiliano, stranieri il cui ingresso sia autorizzato specificamente dal Governo per ragioni di interesse pubblico, trasporto merci, passeggeri in transito internazionale, e sosta tecnica per rifornimento. E’ stata altresì estesa, il 24 aprile, per trenta giorni, la restrizione all’ingresso degli stranieri di qualsiasi nazionalità attraverso i porti del Paese.
  • Canada: a partire da venerdì 20 marzo, è fatto divieto di ingresso in Canada ai cittadini stranieri, con l’eccezione di residenti permanenti, equipaggi aerei, diplomatici, nonché congiunti di cittadini canadesi, fanno eccezione anche i cittadini statunitensi. La compagnia aerea Air Canada ha annunciato la sospensione dei voli da/per l’Italia dall’11 marzo al 30 giugno.
  • Cile: a partire dal 18 marzo 2020, sono chiuse tutte le frontiere terrestri, marittime e aeree del Cile per il transito di stranieri.
  • Colombia: sospesi tutti i voli nazionali e i collegamenti inter-urbani del Paese fino al 25 maggio e tutti i voli passeggeri internazionali fino al 30 maggio. Vietato l’ingresso, a partire dal 23 marzo, a tutti i viaggiatori internazionali, inclusi i cittadini colombiani (se non espressamente autorizzati). Dal 17 marzo fino al 30 maggio, sono chiuse tutte le frontiere marittime, terrestri e fluviali.
  • Costa Rica: da mercoledì 18 marzo alle ore 23.59 fino al 12 aprile alle 23.59, ora locale, e’ garantito l’ingresso in Costa Rica ai soli cittadini e ai residenti che si trovino attualmente all’estero, ma è previsto per loro un periodo di quarantena precauzionale di due settimane. Potranno comunque partire, secondo quanto riferito dalle autorità locali, i turisti presenti nel Paese, non avendo il Governo sospeso alcun volo.
  • Ecuador: il Ministero della Salute dell’Ecuador ha stabilito che a tutti viaggiatori provenienti dall’Italia sarà richiesta una quarantena obbligatoria domiciliare di 14 giorni. La stessa misura viene applicata anche ai viaggiatori diretti alle isole Galapagos.
  • El Salvador: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da Italia
  • Giamaica: le autorità della Giamaica hanno disposto la chiusura di aeroporti e porti per i viaggiatori in arrivo. Dal 1° aprile è stato istituito un coprifuoco notturno su tutto il territorio giamaicano.
  • Grenada: le Autorità di Grenada hanno disposto, dall’11 marzo e fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per chiunque provenga da o abbia transitato in Italia.
  • Guatemala: chiusura di tutte le frontiere aeree, marittime e terrestri, fino a nuovo avviso. Il traffico aereo internazionale, in particolare, è sospeso fino al 30 aprile. Solo i cittadini guatemaltechi, gli stranieri residenti e i diplomatici sono autorizzati ad entrare in Guatemala.
  • Guyana francese: il Governo della Guyana francese ha disposto la riduzione dei voli da e verso il Paese a partire dal 18 marzo. Sono consentiti solo i voli per particolari motivi: motivi familiari imperativi, salute, spostamenti professionali non derogabili.
  • Haiti: le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza e chiuso gli aeroporti e le frontiere marittime, aeree e terrestri.
  • Honduras: le Autorità locali hanno disposto, a partire da 16 marzo, la chiusura delle frontiere aeree, terrestri e marittime per una settimana.
  • Isole Cayman: le autorità delle Isole Cayman hanno annunciato il diniego all’ingresso nel Paese per 60 giorni a partire dal 16 marzo 2020 per i viaggiatori provenienti dall’area Schengen.
  • Martinica: le Autorità locali hanno adottato alcune misure di contenimento. A partire dal 12 marzo le navi con più di 1000 (mille) persone a bordo (passeggeri ed equipaggio) non sono più autorizzate ad attraccare nell’isola di Martinica nel rispetto delle disposizioni francesi che vietano gli assembramenti superiori alle 1000 persone. Tutte le imbarcazioni da diporto attualmente ormeggiate in Martinica possono rimanere nel porto di scalo indipendentemente dalla loro bandiera, senza limiti di tempo
  • Messico: le compagnie aeree Neos e BluePanorama, che effettuano voli diretti dall’Italia per Cancun, hanno sospeso i voli a partire dal 16 marzo. Alitalia ha sospeso il collegamento diretto Città del Messico – Roma
  • Nicaragua: i viaggiatori provenienti dall’Italia che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 verranno trattati e posti in isolamento in attesa dei risultati del test. Anche in assenza di sintomi i viaggiatori verranno indirizzati verso unità predisposte con la raccomandazione di indicare i loro spostamenti fino al completamento di 14 giorni dalla data di uscita dall’Italia.
  • Panama: la sospensione dei collegamenti aerei internazionali, inizialmente disposta fino al 22 aprile è stata ulteriormente prorogata fino al 21 maggio. Tale misura è stata ulteriormente rafforzata con la chiusura degli aeroporti e delle frontiere.
  • Paraguay: vietato l’ingresso nel Paese agli stranieri. Fanno eccezione i residenti.
  • Perù (agg.11/05): decretata la sospensione del traffico aereo in arrivo da/per Europa e Asia a partire dal 16 marzo 2020 fino al 24  maggio (prorogabile).
  • Repubblica Dominicana: chiusura di tutte le frontiere aeree, terrestri e marittime della Repubblica Dominicana a partire dalle 6 del mattino del 19 marzo al 17 maggio.
  • Saint Lucia: chiusura degli aeroporti dell’isola a tutti i voli commerciali e privati in arrivo, a partire dalle 23.59 ora locale del 23 marzo fino al 5 aprile.
  • St. Maarten: le autorità di St. Maarten hanno chiuso porti ed aeroporti a partire dal 22 marzo 2020. I collegamenti nell’area dei Caraibi olandesi – Saba, St. Eustatius, Bonaire, Aruba e Curacao – restano operativi fino a nuovo avviso. Le limitazioni non si applicano al trasporto merci e ai viaggi del personale medico.
  • Saint Vincent e Grenadines: le Autorità locali hanno disposto che tutti i viaggiatori che abbiano soggiornato o provengano dall’Italia saranno sottoposti ad una quarantena di 14 giorni.
  • Stati Uniti: è stato proclamato lo stato di emergenza nazionale e annunciato la sospensione temporanea, fino a nuovo ordine, dell’ingresso dei viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti l’ingresso negli Stati Uniti, siano stati fisicamente presenti in uno dei Paesi dell’Area Schengen, inclusa l’Italia.
  • Suriname: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Trinidad – Tobago: divieto all’ingresso per coloro che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Turks and Caicos: a partire dal 26 marzo e fino al 1 giugno, le autorità di Turks and Caicos non consentono l’ingresso dei viaggiatori (inclusi i residenti).
  • Trinidad – Tobago: divieto di ingresso per chi abbia soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti la data di ingresso nel Paese.
  • Uruguay: consentito l’ingresso nel paese solo per i cittadini uruguaiani e i residenti legali.
  • Venezuela: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli internazionali e nazionali a partire dal 18 marzo fino a nuovo avviso.

Medio Oriente

  • Arabia Saudita: è stata disposta la sospensione di tutti i voli internazionali da/per l’Arabia Saudita a partire dal 15 marzo e la chiusura di tutti i confini terrestri e marittimi.
  • Bahrein: il Governo del Bahrein ha disposto il divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri.
  • Emirati Arabi Uniti: le Autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno disposto il 25 marzo la sospensione di tutti i voli passeggeri (in arrivo, in uscita e in transito). A partire dal 19 marzo l’ingresso nel Paese è consentito ai soli cittadini emiratini. E’ stata pertanto disposta la sospensione dell’esenzione di visto per tutti i cittadini dei Paesi Schengen ed il rilascio di tutte le altre tipologie di visto. Per quanto riguarda gli stranieri (e quindi anche i cittadini italiani) in possesso di un valido titolo di soggiorno negli EAU e temporaneamente all’estero, il loro reingresso negli EAU è sospeso dal 19 marzo ed è consentito solo per specifici casi autorizzati dalle Autorità emiratine. Ai fini del reingresso, gli stessi dovranno contattare le Ambasciate degli EAU nei Paesi nei quali si trovano. NB: disponibile un volo da Dubai a Napoli, operato da FlyDubai in data 4 maggio. Per informazioni e prenotazioni, www.flydubai.com.
  • Giordania: le frontiere terrestri e marittime del Paese sono chiuse a tutti i viaggiatori, ad eccezione del traffico merci. Per il momento sembra che tale provvedimento sarà valido fino alla fine di maggio.
  • Iran: tutti i passeggeri in arrivo e in partenza dall’Iran devono sottoporsi a controlli sanitari obbligatori alle frontiere. Recarsi in aeroporto almeno 5 ore prima dell’orario di partenza per svolgere la procedura dei controlli sanitari.
  • Iraq: le Autorità irachene hanno chiuso le frontiere con l’Iran e hanno vietato l’ingresso ai viaggiatori che siano stati o abbino anche solo transitato, nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Iraq in Italia. Il Kurdistan iracheno ha stabilito che non potranno entrare in Kurdistan i viaggiatori che siano stati o abbiano transitato in tale Paese a partire dal 1 gennaio 2020.
  • Israele: le Autorità israeliane hanno disposto che al momento è vietato l’ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall’estero.
  • Kuwait: i Consolati del Kuwait in Italia a Roma e Milano hanno sospeso il rilascio dei visti per i cittadini italiani, ad eccezione di delegazioni o casi specifici autorizzati da parte kuwaitiana. Le autorità locali hanno disposto inoltre la sospensione dei voli passeggeri da/per il Kuwait.
  • Libano: vietato l’ingresso in Libano a tutti gli stranieri non residenti, eccetto personale diplomatico, della missione ONU UNIFIL e delle Organizzazioni Internazionali, delle società attive nelle prospezioni petrolifere. Attivi solo i trasporti di merci.
  • Libia: divieto di ingresso per i cittadini stranieri, attraverso tutti i valichi di frontiera del Paese, siano essi terrestri, marittimi o aeroportuali.
  • Oman: a partire dal 18 marzo 2020 è sospeso l’ingresso in Oman da tutti i confini aerei, marittimi e terrestri a tutti gli stranieri ed è stato disposto il divieto di espatrio per i cittadini omaniti. Per chi sia entrato nel Paese dopo il 2 marzo 2020 le autorità raccomandano una quarantena domestica. NB: Oman Air ha annunciato che opererà un volo commerciale da Mascate a Francoforte il 29 aprile  con partenza alle 01.45 di notte, ora locale, e arrivo alle 07.05 del mattino. I connazionali in possesso dei requisiti per l’ingresso in Italia possono contattare direttamente Oman Air per la prenotazione, che sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili. Contatti Oman Air: Abdulrazaq.Alraisi@omanair.com; Adil.AlZadjali@omanair.com; Tel. ‪24253141; ‪91938716; ‪99277000.
  • Pakistan: le autorità pakistane, a partire dal 21 marzo alle ore 20.00 locali e fino al 30 aprile, hanno disposto la sospensione del traffico aereo (passeggeri) internazionale, inclusi i voli charter e privati.
  • Qatar: le Autorità locali non consentono l’ingresso in Qatar a tutti i cittadini stranieri, inclusi coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno, indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di provenienza.
  • Territori Palestinesi: i viaggiatori provenienti dall’Italia verranno sottoposti ad un periodo di quarantena di 14 giorni presso centri specializzati.

Asia e Oceania

  • Afghanistan: rafforzati i controlli sanitari negli aeroporti per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia. Qualora si ravvisino alcuni dei sintomi tipici dell’infezione da COVID-19, è prevista una quarantena precauzionale presso strutture sanitarie pubbliche.
  • Armenia: le autorità armene hanno decretato fino al 14 maggio  lo stato di emergenza,  la chiusura provvisoria della frontiera terrestre e il divieto di ingresso nei confronti di tutti i viaggiatori stranieri.
  • Australia:  divieto di ingresso per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, abbiano soggiornato o transitato in Italia. NB: l’unica compagnia che ancora assicura collegamenti tramite i quali è possibile raggiungere l’Italia, con scali intermedi, eventualmente anche verso destinazioni europee vicine da cui sono disponibili voli, in particolare su Roma, (Londra, Francoforte, Bruxelles) è la Qatar Airways. La compagnia ha messo a disposizione dei viaggiatori in rientro uno sconto del 10% per i voli in partenza fino al 30 aprile 2020. La campagna promozionale è accessibile dal link disponibile sul sito web dell’Ambasciata d’Italia a Canberra www.ambcanberra.esteri.it, sezione Notizie e Comunicati Stampa.
  • Azerbaigian: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i collegamenti aerei internazionali da/per l’Azerbaigian e la chiusura dei confini terrestri, dal 4 aprile  al 4 maggio. Hanno decretato inoltre la sospensione del portale ASAN VISA per il rilascio del visto elettronico.
  • Bangladesh: le autorità locali hanno disposto la sospensione, dal 31 marzo al 5 maggio, di tutti i voli commerciali, con possibilità di proroga al 25 maggio.
  • Bhutan: le Autorità del Bhutan hanno disposto, per le due settimane successive, il divieto di ingresso nel Paese a tutti i turisti stranieri.
  • Brunei: misure restrittive sia per l’ingresso che per l’uscita dal Paese. Non è consentito l’ingresso e il transito nel Paese ai visitatori a breve termine. E’ possibile chiedere un’esenzione se si è sponsorizzati dal governo o da una società locale. Tutti i viaggiatori stranieri sono tenuti a sottoporsi al test per COVID-19  e a sostenere sia i costi del tampone, pari a  1.000 dollari del Brunei, che quelli dell’autoisolamento in una struttura designata.
  • Cambogia: a partire dal 17 marzo fino a nuovo avviso, non sarà più consentito l’ingresso nel Paese a tutti gli stranieri provenienti dall’Italia.
  • Cina: dal 28 marzo è sospeso l’ingresso in Cina di tutti i cittadini stranieri, anche residenti, Eccezioni riguardano i titolari di visto diplomatico, di servizio, di cortesia e per alcuni casi particolari (membri di equipaggio aereo e navale). Inoltre, possono fare domanda di visto per entrare nel Paese stranieri che hanno necessità di svolgere attività di commercio, scientifiche e tecnologiche o per emergenza umanitaria. In molte città della Repubblica Popolare Cinese, inclusa Pechino, le Autorità hanno introdotto l’obbligo di osservare 14 giorni di quarantena presso la propria dimora o presso punti di isolamento (alberghi o strutture dedicate) per tutti coloro che sono in arrivo dall’estero.
  • Corea del Sud: le Autorità sudcoreane hanno disposto, a partire dal 1 aprile, la quarantena obbligatoria per tutti i viaggiatori in arrivo nel Paese. Di conseguenza, tutti i passeggeri in arrivo, a prescindere dalla cittadinanza e dalla regione di provenienza, saranno soggetti ad isolamento obbligatorio di 14 giorni. Coloro che non hanno una residenza in Corea dovranno auto-isolarsi nelle strutture indicate dalle autorità di immigrazione all’ingresso a spese del viaggiatore (100.000 Won sudcoreani pari a circa 70 Euro al giorno). Sono previste eccezioni alla quarantena per visti diplomatici e nel caso di viaggi d’affari e per motivi accademici o umanitari previo ottenimento di un apposito certificato da parte dell’Ambasciata coreana competente al rilascio del visto d’ingresso.
  • Figi: divieto di accesso per tutti i cittadini stranieri che siano stati in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo.
  • Filippine (agg.12/05): sono sospesi fino al 15 maggio tutti i collegamenti aerei e portuali interni. Dall’aeroporto di Manila sono attive diverse tratte commerciali dirette all’Europa, in particolare attraverso Qatar, Bahrein e la Corea del Sud. Per quanto riguarda gli ingressi nelle Filippine di persone provenienti dall’Italia è autorizzato l’accesso solo ed esclusivamente ai cittadini italiani e stranieri residenti permanentemente nelle Filippine e muniti di un valido permesso di soggiorno emesso dalle autorità filippine. Ai passeggeri che non rientrano in tali categorie verrà negato l’ingresso.
  • Georgia: il Governo georgiano ha deciso la sospensione di tutti i collegamenti aerei, con l’eccezione di quelli concordati con il Governo stesso fino al 22 maggio.
  • Giappone: le autorità giapponesi hanno stabilito che, a tutti i cittadini non giapponesi (inclusi pertanto gli Italiani) che provengano da tutto il territorio italiano o vi siano stati nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul territorio giapponese sarà vietato l’ingresso in Giappone, con effetto di immediato respingimento alla frontiera.
  • Hong Kong:  vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori non residenti in arrivo dall’estero all’aeroporto internazionale di Hong Kong.
  • India: le autorità indiane hanno disposto inoltre a partire dalle 05.30 del mattino, ora locale, del 22 marzo, la sospensione fino al 17 maggio 2020 dei voli interni e dei voli internazionali da e per l’India. Di conseguenza, i voli commerciali dall’India per l’Italia e l’Europa non potranno essere operati dopo le 05.30 del 22 marzo. NB: SI INVITANO I CONNAZIONALI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN INDIA A SEGNALARE CON URGENZA LA PROPRIA PRESENZA ALL’AMBASCIATA D’ITALIA A NEW DELHI, COMPILANDO IL FORMULARIO REPERIBILE SUL SITO WEB DELL’AMBASCIATA, AL LINK disponibile sul sito www.ambnewdelhi.esteri.it. Si segnala inoltre la sospensione, fino alla riattivazione dei voli internazionali, della validità di tutti i visti già emessi (ad eccezione di quelli diplomatici, di servizio, per funzionari ONU/OOII, di lavoro, di progetti); sospensione, fino alla riattivazione dei voli internazionali, del beneficio di entrata in India senza obbligo di visto per gli stranieri che siano titolari di passaporto OCI (Overseas Citizen of India);
  • Indonesia: a partire dal 2 aprile a tutti i cittadini stranieri è vietato l’ingresso e il transito in Indonesia.
  • Isole Marshall: è stato disposto il divieto di ingresso (per via area o via mare) sino al 5 maggio 2020 a tutti gli stranieri.
  • Kazakistan: è vietato l’ingresso ed è sospeso il rilascio dei visti per tutti i cittadini provenienti dall’Italia.
  • Kirghizistan: le Autorità del Kirghizistan hanno disposto, a partire dal 19 marzo 2020, la chiusura di tutte le frontiere terrestri ed aeree in entrata ed uscita.
  • Malaysia: le Autorità federali malesi hanno imposto un divieto d’ingresso nel Paese nei confronti dei visitatori italiani a decorrere da venerdì 13 marzo 2020. Ai cittadini italiani detentori di Permanent Residency in Malesia è consentito l’ingresso nel Paese; all’arrivo dovranno sottoporsi ad uno screening sanitario e ad una quarantena di 14 giorni, presso strutture sanitarie designate dalle locali Autorità, al costo di almeno 150 ringgit al giorno. In alternativa la quarantena può essere osservata, con spese a carico del viaggiatore, presso l’Hotel Sama-Sama di Kuala Lumpur. Non è invece permesso l’ingresso in Malesia ai cittadini italiani detentori di Student Pass, Expatriate Pass, Dependent Pass, Employment Pass, MM2H Pass (Long-term Social Visit Pass).
  • Maldive: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito dall’Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo alle Maldive a partire dalle 23.59 del 7 marzo.
  • Mongolia: le autorità locali hanno adottato misure di contenimento, che includono, tra l’altro, il divieto di ingresso in Mongolia per tutti i cittadini stranieri e, fino ad almeno il 30 aprile, la sospensione di tutte le rotte aeree e ferroviarie internazionali, la chiusura ai cittadini stranieri di tutti i valichi di frontiera stradali da e verso la Russia e la chiusura di tutte le frontiere tra Cina e Mongolia.
  • Myanmar: Il 29 marzo le Autorità del Myanmar hanno annunciato il divieto temporaneo di atterraggio per tutti i voli passeggeri commerciali diretti a Yangon o qualsiasi altro aeroporto del Paese, a partire dalle 23:59 locali di lunedì 30 marzo.
  • Nepal: è stato disposto il blocco dei voli internazionali (esclusi cargo e voli di rimpatrio) fino 15 maggio e la chiusura di tutti i valichi di terra.
  • Nuova Caledonia: è stata decretata la sospensione temporanea dei voli internazionali per la Nuova Caledonia a partire dal 21 marzo 2020 e la sospensione dei trasporti marittimi e degli autobus interurbani della linea RAI. Inoltre, con ordinanza governativa del 23/03/2020 è stato imposto il divieto di ingresso dalle acque internazionali verso le acque interne e territoriali della Nuova Caledonia per le navi da crociera, pescherecci e imbarcazioni da diporto e il divieto di navigazione nelle acque interne e territoriali per le navi destinate al trasporto passeggeri e per le imbarcazioni da diporto. Tuttavia a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, quest’ultimo divieto è stato in parte modificato dall’ordinanza del 03/04/2020 per permettere alle navi e alle imbarcazioni che si trovano nelle acque interne e territoriali della Nuova Caledonia di mettersi al sicuro secondo le modalità indicate ( http://www.nouvelle-caledonie.gouv.fr/Actualites/COVID-19/Covid19-Actualites/Les-navires-autorises-a-naviguer-pour-se-mettre-a-l-abri) .
  • Nuova Zelanda: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia. NB: A chi si trovi in Nuova Zelanda e debba raggiungere Auckland o l’aeroporto internazionale Christchurch per poter rientrare in Italia, è consentito l’uso di voli interni, in quanto la necessità di raggiungere un aeroporto è ritenuta un motivo essenziale per il viaggio. In particolare, a chi debba spostarsi sul territorio neozelandese per le ragioni indicate, è consentito prendere un mezzo proprio (auto, anche a noleggio, o veicolo guidato da amici/parenti), un taxi o un servizio di condivisione del trasporto, trasporto pubblico via terra, voli interni. Per maggiori informazioni sulle opzioni di trasporto, consultare www.covid19.govt.nz.
  • Papua Nuova Guinea: vietato l’ingresso a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero ad eccezione di operatori sanitari, equipaggi aerei, personale militare o di coloro che possiedano una speciale autorizzazione scritta. Tutti i visitatori in arrivo devono sottoporsi ad autoisolamento per 14 giorni.
  • Polinesia francese: le Autorità locali hanno deciso di sospendere gli scali di navi da crociera nella Polinesia francese. Questa decisione ha effetto immediato e fino all’11 aprile 2020, con possibilità di estensione.
  • Samoa: il Ministero della Salute di Samoa ha stabilito che i viaggiatori provenienti (o in transito) dall’Italia saranno ammessi nel Paese solo se abbiano trascorso 14 giorni di quarantena in un Paese in cui non siano occorsi casi di coronavirus e posseggano certificazione medica che escluda il contagio.
  • Singapore: a partire dalle ore 23.59 del 23 marzo 2020 tutti i visitatori a breve termine, senza distinzione di provenienza, non potranno entrare o transitare attraverso Singapore.
  • Sri Lanka: dalle 23:59 del 18 marzo, è sospeso l’ingresso in Sri Lanka, fino al 31 marzo, a tutti i passeggeri a prescindere della nazionalità e della provenienza. Fa eccezione il personale diplomatico.
  • Tagikistan: le Autorità del Tagikistan hanno disposto la temporanea sospensione di tutti i voli in arrivo nel Paese a partire dal 20 marzo.
  • Taiwan: le autorità di Taiwan hanno disposto, a partire dal 19 marzo il divieto di ingresso a Taiwan per tutti i cittadini stranieri.
  • Tailandia:  dal 21 marzo fino a data da definirsi sono chiuse tutte le frontiere terrestri. È fatto divieto a tutti gli stranieri di entrare nel territorio thailandese.
  • Timor Est: le Autorità timoresi hanno disposto il divieto all’ingresso nel Paese nei confronti dei viaggiatori che abbiano soggiornato o transitato nelle ultime quattro settimane in Italia.
  • Tonga: il 20 marzo è stato dichiarato lo stato di emergenza, rinnovato fino al 15 maggio, ed è stata disposta la chiusura delle frontiere con divieto d’ingresso a tutti gli stranieri e la sospensione di tutti i voli internazionali, ad eccezione dei voli internazionali approvati dal Ministero della Salute.
  • Turkmenistan: le Autorità turkmene hanno adottato misure precauzionali tra cui la sospensione del rilascio del visto di ingresso ai cittadini dei Paesi in cui sono stati accertati casi conclamati di infezione, inclusa l’Italia.
  • Uzbekistan: le autorità uzbeke hanno chiuso tutte le frontiere. Sono chiusi gli aeroporti e, fino al 30 giugno, con possibilità di estensione, sono sospesi i collegamenti aerei, ferroviari e stradali con l’estero
  • Vietnam: il Governo vietnamita ha disposto che, dal 22 marzo, è temporaneamente sospeso l’ingresso in Vietnam di tutti gli stranieri, ad eccezione di diplomatici, delegazioni ufficiali e lavoratori altamente qualificati, che rimangono comunque sottoposti all’obbligo di quarantena.

Africa

  • Algeria: le autorità algerine hanno decretato la chiusura di tutte le frontiere terrestri, salvo casi eccezionali da concordare di comune accordo con i Governi dei Paesi interessati: a chi sarà eccezionalmente consentito l’ingresso sarà imposta una quarantena obbligatoria per 14 giorni, in una struttura individuata dall’autorità sanitaria competente. Inoltre è stata decretata la sospensione di tutti i voli internazionali e di tutti i collegamenti marittimi da e per l’Algeria, ad eccezione di voli specialmente autorizzati.
  • Angola: le Autorità angolane hanno disposto il divieto di ingresso per tutti i cittadini non angolani provenienti dall’Italia.
  • Benin: le Autorità hanno disposto l’obbligo di quarantena di 14 giorni al momento dell’ingresso nel territorio del Benin per tutti i cittadini stranieri e beninesi provenienti da Paesi ad elevata diffusione di COVID-19, inclusa l’Italia (intero territorio nazionale). All’arrivo presso l’aeroporto internazionale di Cotonou gli ufficiali sanitari locali accompagneranno i viaggatori in provenienza dalle aree a rischio fino al luogo individuato per lo svolgimento della quarantena: è consentito svolgerla presso la propria abitazione o un hotel di propria scelta, se questi verranno valutati adeguati dalle competenti dalle Autorità. In alternativa il governo beninese ha individuato 10 strutture alberghiere che accettano persone in quarantena. Per isolare invece ed eventualmente curare le persone che presentano sintomi è stata approntata una struttura sanitaria a Cotonou mentre sono in corso di realizzazione ulteriori strutture a Calavi e Natitingou.
  • Botswana: sospensione del rilascio di visti alle frontiere e presso tutte le ambasciate a favore di persone provenienti dalle aree ad alto rischio. I visti già rilasciati sono cancellati con effetto immediato e fino a data da destinarsi.
  • Burundi: le autorità locali hanno disposto la sospensione dei voli passeggeri (non i voli cargo) e chiuso le frontiere terrestri.
  • Camerun: immediata chiusura delle frontiere terrestri, marittime e aeree, dal 18 marzo fino a nuovo ordine.
  • Capo Verde: le Autorità capoverdiane, a partire da domani, mercoledì 18 marzo, hanno proibito per un periodo di tre settimane tutti i voli in provenienza dai paesi europei
  • Ciad: le Autorità del Ciad hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree a partire da giovedì 19 marzo, per un periodo di due settimane.
  • Congo-Brazzaville: le autorità locali hanno prorogato il 21 aprile, per un ulteriore periodo di 21 giorni,  lo stato di emergenza inizialmente disposto il 30 marzo.
  • Costa D’Avorio: controlli termici per i passeggeri in arrivo. In caso di sintomi compatibili con il Covid-19, le autorità potranno disporre l’isolamento a scopo precauzionale.
  • Comore: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Egitto: tutti i voli da e per l’Egitto sono sospesi fino almeno al 31 marzo 2020. Per coloro che abbiano necessità di rientrare in Italia per motivi di assoluta urgenza, si suggerisce di segnalare all’Ambasciata la propria situazione. I cittadini italiani interessati potranno scrivere un messaggio all’indirizzo e-mail cairo.rimpatri@esteri.it in cui avranno cura di specificare i dati anagrafici, i propri recapiti telefonici ed email e la località in Egitto in cui si trovano. Si raccomanda di consultare anche il sito dell’Ambasciata www.ambilcairo.esteri.it.
  • Eritrea: quarantena, per una durata di 14 giorni, presso un’apposita struttura ospedaliera denominata ‘Villaggio Community Hospital’ ubicata alla periferia di Asmara per i viaggiatori provenienti dall’Italia
  • Etiopia:  le autorità locali hanno disposto la misura di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i passeggeri in arrivo ad Addis Abeba da svolgersi presso designate strutture alberghiere (hotel Skylight ed Hotel Ghion) a proprie spese e con conferma di prenotazione in anticipo rispetto all’arrivo sul territorio etiopico. I passeggeri in transito prolungato (oltre le 8 ore) saranno trasportati in isolamento presso l’Hotel Skylight, nelle vicinanze dell’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba – Bole, dove rimarranno per il periodo tra lo scalo e la ripartenza. È stato disposto anche il blocco dei voli verso 30 Paesi.
  • Gabon: sono chiusi tutti i confini, ivi compresi quelli aerei, per cui sono sospesi tutti i voli internazionali; è sospeso anche il rilascio dei visti per turismo da parte delle Rappresentanze Diplomatiche gabonesi all’estero.
  • Gambia: dal 23 marzo le Autorità hanno disposto la chiusura delle frontiere aeree e terrestri fino al 18 maggio. Il Ministero della Salute gambiano ha attivato un numero verde (00220) 1025, da contattare per informazioni e in caso di sospetto contagio. La struttura sanitaria di riferimento è il Medical Research Council (Unit of The Gambia).
  • Ghana: il governo del Ghana ha imposto un divieto temporaneo ai viaggiatori che negli ultimi 14 giorni hanno viaggiato in paesi che hanno registrato 200 o più casi di coronavirus (inclusa l’Italia). Tali misure entrano in vigore martedì 17 marzo alle ore 13 locali. A partire dal 17 marzo, quindi, vige un divieto di ingresso in Ghana per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Tale divieto non si applica ai cittadini del Ghana o agli stranieri con permessi di residenza del Ghana in corso di validità.
  • Gibuti: al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, le Autorità gibutine hanno deciso la chiusura dell’aeroporto internazionale di Gibuti, a partire da mercoledì 18 marzo 2020 (ultimi voli il 17 marzo). Tutto il traffico passeggeri sarà interrotto fino a nuovo ordine, mentre resterà attivo il traffico merci.
  • Guinea equatoriale: divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Guinea Bissau: le Autorità bissau guineane hanno disposto la chiusura delle frontiere e quindi la sospensione dei voli internazionali.
  • Kenya: quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque sia rientrato nel Paese dal 20 marzo in poi, incluso il personale diplomatico e delle Nazioni Unite. La quarantena è imposta dalle autorità locali e va effettuata presso hotel a spese del viaggiatore.
  • Lesotho: per i viaggiatori provenienti dall’Italia è previsto un periodo di auto-isolamento della durata di 14 giorni.
  • Liberia: le Autorità della Liberia impongono a tutti i visitatori provenienti dall’Italia di osservare un periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni.
  • Madagascar: a partire dal 20 marzo, sono sospesi per 30 giorni tutti i voli internazionali dal Madagascar, come misura di contenimento del contagio coronavirus.
  • Malawi: le Autorità del Malawi hanno  decretato il lockdown (chiusura) del Paese per 21 giorni  a partire dalle h. 23.59 di sabato 18 aprile fino alla mezzanotte di sabato 9 maggio.
  • Mali: le autorità del Mali hanno disposto da giovedì 19 marzo la sospensione di tutti i voli dall’Europa
  • Marocco: è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 20 maggio, adottando varie misure di contenimento quali la sospensione di tutti i collegamenti con l’estero.
  • Mauritania: il governo ha dichiarato la sospensione di tutti i collegamenti con l’estero e di tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato interurbano.
  • Mauritius: chiusura dei confini del Paese a partire dal 19 marzo per gli stranieri e, a partire dal 22 marzo, per cittadini mauriziani e residenti
  • Mozambico: le Autorità locali hanno disposto una quarantena domiciliare obbligatoria (con controlli periodici da parte delle Autorità sanitarie), per un periodo di 14 giorni, per tutti i passeggeri in arrivo da Paesi di trasmissione attiva del Coronavirus.
  • Namibia:  la Namibia ha annunciato la chiusura temporanea delle frontiere, sospendendo pertanto i collegamenti aerei domestici e internazionali.  E’ consentito esclusivamente il trasporto di merci essenziali e il rientro in Namibia per cittadini e residenti, i quali devono comunque sottoporsi ad isolamento per 14 giorni sotto supervisione in una struttura governativa.
  • Niger: il Ministro della Salute del Niger ha stabilito in data 10 marzo che tutti coloro che provengono da Paesi dove è presente un focolaio attivo di COVID-19 (inclusa l’Italia) saranno sistematicamente messi in quarantena presso il loro domicilio, con due visite di controllo giornaliere da parte di medici locali.
  • Nigeria: le Autorità locali hanno prorogato la chiusura di tutti gli aeroporti nigeriani ai voli internazionali di linea in arrivo o partenza almeno fino al 4 giugno.
  • Repubblica Democratica del Congo: tutti i passeggeri in arrivo, non importa la provenienza, verranno sottoposti a controlli preventivi. Chiunque presenti segni febbrili verrà posto in quarantena presso ospedali pubblici locali.
  • Ruanda: le autorità locali hanno disposto la sospensione di tutti i voli da/per l’aeroporto internazionale di Kigali a partire dal 20 marzo e per un periodo iniziale di 30 giorni. Sono in vigore controlli sanitari anche all’uscita dal Paese. Qualsiasi passeggero in uscita che presenti sintomi compatibili con COVID-19 sarà trattenuto e condotto in isolamento per ulteriori accertamenti. In caso di test coronavirus positivo, il paziente verrà condotto presso strutture indicate dalle autorità locali. Sono stati chiusi i confini terrestri del Paese, tranne che per il rientro di cittadini e residenti ruandesi.
  • Sao Tomé e Principe: divieto di ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori stranieri fino ad almeno il 2 maggio.
  • Senegal: sospensione dei collegamenti aerei con l’Italia.
  • Seychelles: le Autorità delle Seychelles hanno adottato una serie di misure per limitarne la diffusione. L’ingresso alle Seychelles non è consentito a chiunque arrivi dall’Europa fino a nuovo avviso.
  • Sierra Leone: i viaggiatori stranieri che abbiano soggiornato in Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo nel Paese saranno sottoposti ad un regime di quarantena di 14 giorni.
  • Somalia: sospensione di tutti i voli internazionali di passeggeri, fino a nuovo avviso.
  • Sudafrica: chiusura temporanea delle frontiere, sospensione pertanto dei collegamenti aerei domestici e internazionali.
  • Sudan: le Autorità locali hanno vietato, fino al 30 luglio prossimo, l’ingresso in Sudan ai cittadini dei Paesi in cui maggiore è l’incidenza accertata del virus, tra cui l’Italia, anche se già in possesso di visto o permesso di soggiorno e indipendentemente dalla loro provenienza.
  • Swaziland: divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia.
  • Tanzania: tutti i viaggiatori provenienti da paesi a rischio sono confinati in quarantena obbligatoria a loro spese in strutture designate dal governo. A Zanzibar entra in vigore il 28 marzo il divieto di ingresso per i turisti stranieri. Sanzioni, ivi incluso l’arresto, potrebbero essere disposte nei confronti di chi diffonda informazioni false o non ufficiali su COVID-19.
  • Tunisia: le autorità tunisine hanno disposto inoltre la chiusura delle frontiere terrestri e marittime e adottato misure restrittive all’interno del Paese fino al 18 maggio.
  • Uganda: tutti i viaggiatori provenienti dall’Italia saranno sottoposti a 14 giorni di quarantena obbligatoria e collocati in un ospedale o albergo designato dal governo a proprie spese
  • Zambia: l’aeroporto internazionale Kenneth Kaunda di Lusaka rimane l’unico aeroporto operativo, mentre i confini terrestri sono tutti aperti. I passeggeri in arrivo all’aeroporto internazionale di Lusaka, così come ad ogni altro punto d’ingresso del paese,  anche se asintomatici, vengono sottoposti ad una quarantena obbligatoria (a spese del viaggiatore) di un minimo di 14 giorni presso strutture governative designate a tal fine.
  • Zimbabwe: chiusura di tutte le frontiere ai viaggiatori non residenti e, a partire dal 30 marzo fino a data non definita. I voli internazionali in arrivo ed in partenza dal paese sono momentaneamente sospesi.
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Riportiamo alcune indicazioni relative alla pulizia, decontaminazione e aerazione degli ambienti di lavoro.

Prima della ripresa delle attività, è necessario garantire, secondo le specifiche raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute (Lettera circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020), “una completa pulizia di ogni ambiente di lavoro e locale accessorio rimasto chiuso nella fase di lockdown, e disporne una adeguata pulizia periodica durante la ripresa dell’attività, associata, per gli ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, a decontaminazione”.

La pulizia “può essere effettuata con ordinari detergenti e acqua oppure con le soluzioni idroalcoliche; la decontaminazione invece consiste in una detersione più approfondita, che segue l’ordinaria pulizia, e prevede l’utilizzo di ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro”. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è bene “assicurare la ventilazione degli ambienti”.

Tutte le operazioni di pulizia “devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto”.

Dovranno poi essere considerati con particolare attenzione, se presenti, “i locali accessori (es. spazi per la ristorazione, servizi igienici, spogliatoi, infermerie) e le superfici e postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni, nonché gli ambienti e gli strumenti utilizzati in ogni contesto in cui la prestazione lavorativa richieda un contatto ravvicinato e prolungato (es. servizi alla persona)”.

Sarà data particolare cura, infine, alla pulizia della singola postazione di lavoro “da effettuare all’inizio e alla fine di ogni turno di lavoro, focalizzata soprattutto sulle superfici e sulle strumentazioni usate in comune”. Mentre per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19 “è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici)”.

Si segnala infine che deve essere garantita una adeguata aerazione nel corso della giornata, con ricambio di aria in tutti gli ambienti, fatte salve eventuali situazioni di incompatibilità con specifici processi di lavoro. Con particolare riferimento a uffici e luoghi pubblici, gli impianti di ventilazione meccanica controllata devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento, ma deve essere eliminato totalmente il ricircolo nell’aria.